Statuto - Fondazione Monauni

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STATUTO
FONDAZIONE GASPARE MONAUNI


Articolo 1
Costituzione e sede
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 13.2.2003, dalla trasformazione dell’I.P.A.B. G. Monauni, per onorare la memoria del Sig. Gaspare Monauni, il cui agire ha rappresentato al meglio l’adesione a quei valori di carità umana che hanno da sempre
caratterizzato l’operato dei fondatori delle Opere Pie della comunità coccagliese, viene costituita la fondazione denominata “Fondazione Gaspare Monauni”.

La fondazione trae le proprie origini dalla fusione delle opere pie Infermeria Acuti G. Monauni e Ricovero vecchi che originò, con statuto in data 03.09.1974 l’ente “Casa di riposo Gaspare Monauni” trasformatosi successivamente in I.P.A.B. G. Monauni con statuto in data diciassette maggio millenovecentonovantasei.
La Fondazione ha sede legale in Coccaglio Via Madre Teresa di Calcutta n. 2.

Articolo 2
Scopo della fondazione
La fondazione non ha fini di lucro.
La fondazione ha lo scopo di promuovere interventi di natura socio assistenziale, formativa, ricreativa, informativa e culturale in favore delle persone anziane e di quelle disabili, in stato di bisogno o di disagio economico, residenti nel Comune di Coccaglio.


Articolo 3
Attività della fondazione
Al fine di perseguire il suo scopo, così come specificato nel precedente articolo 2, la fondazione potrà svolgere e attuare ogni tipo di iniziativa ritenuta necessaria nei riguardi dei soggetti ivi indicati sia a livello di singolo soggetto che in riguardo alla generalità o settori specifici della popolazione anziana.

Articolo 4
Patrimonio della fondazione
Il patrimonio della fondazione è costituito :
Dai beni immobili destinati a sede degli uffici e delle attività dell’ente con i relativi arredi;

Dagli altri immobili e mobili inventariati, già ricevuti o di futura acquisizione.
Il patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
Gli amministratori possono decidere l’investimento più proficuo del patrimonio della fondazione, facendo salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del medesimo
La fondazione trae i mezzi necessari per l’esercizio delle sue attività istituzionali:
Dal reddito del proprio patrimonio;
Da eventuali rette , tariffe o contributi versati da enti pubblici o soggetti privati;
Da ogni altra rendita o entrata non destinata ad incremento patrimoniale ma al finanziamento delle attività.
Durante la vita della fondazione è vietata la distribuzione ,in qualsiasi forma , anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, capitali.

Articolo 5
Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Gli amministratori devono approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo della fondazione,
avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.

Articolo 6
Organi della fondazione
Sono organi della fondazione:
1) Il Presidente della fondazione;
2) Il Consiglio di amministrazione;

Articolo 7
Presidente della fondazione
Il Presidente della fondazione è nominato a maggioranza dai membri del consiglio di amministrazione, tra i soggetti nominati dal Comune.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Il Presidente della fondazione è altresì Presidente del consiglio di amministrazione, ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.

 

Spetta inoltre al Presidente:
1) L’esecuzione della deliberazioni del consiglio, anche valendosi dell’ausilio del Segretario;
2) La firma degli atti che impegnano la fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
3) La vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
4) L’osservanza delle regole contenute nello statuto e l’interpretazione delle stesse in caso di controversia.
Il Presidente può delegare parte d
elle proprie attribuzioni ad uno o più membri del consiglio di amministrazione.
Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell’interesse della fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente della fondazione, designato a maggioranza dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri.
Il Presidente della fondazione risponde del suo operato di fronte al consiglio di amministrazione.

Articolo 8
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.
I membri sono nominati:

1) N. 4 membri dal Consiglio comunale di Coccaglio di cui 1 indicato dalla minoranza consiliare;
2) N.1 membro dell’Associazione Pensionati di Coccaglio.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni e non possono rivestire la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale.
Scaduto il mandato, i consiglieri proseguono le proprie funzioni fino alla nomina dei propri sostituti da parte degli enti di riferimento.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta 3 consiglieri.
Il consiglio è convocato dal Presidente almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, previa comunicazione a ciascun consigliere dell’avviso di convocazione, contenente: data, ora, luogo ed ordine dei lavori.
Per la regolare costituzione del consiglio è richiesta la presenza di almeno 3 consiglieri.
Il consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti. I voti contrari devono indicare a verbale le motivazioni.
L’ingiustificata partecipazione a più di 3 riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, determina l’immediata decadenza dall’incarico di consigliere.
Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
1)   Nominare il Presidente e il Vice Presidente
2)  Procedere all’eventuale modifica del presente statuto,rispettando in ogni caso il disposto di cui all’articolo due, con voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati e previo parere del Consiglio comunale di Coccaglio.
3)  Garantire la salvaguardia del patrimonio dell’ente per assicurare il perseguimento degli scopi statutari
4) Provvedere in merito a qualsiasi tipo di atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.
5) Nominare il segretario della fondazione, su proposta del presidente, determinandone durata dell’incarico, compenso e compiti
E’ data facoltà al consiglio di amministrazione di stabilire un compenso in favore dei suoi membri nel limite globale dell’uno per cento dei ricavi annuali, compresi contributi ed elargizioni liberali. E’ sempre fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell’espletamento dei vari incarichi, purchè regolarmente documentate.

Articolo 9
Sostituzione dei consiglieri
In caso di mancata nomina o di decadenza di uno o più consiglieri, qualora entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della fondazione, il Comune o l’associazione pensionati non provvedano alle nomine di competenza, potrà provvedere il consiglio di amministrazione dell’ente previo parere favorevole del Consiglio Comunale. I nuovi nominati resteranno in carica fino alla fine del mandato in corso.

Articolo 10
Estinzione della persona giuridica
La persona giuridica si estingue nel caso in cui non sia più possibile conseguire lo scopo statutario;
In tutti questi casi non è consentita la trasformazione ex articolo 28 c.
c., ed i beni residui dovranno essere devoluti al Comune di Coccaglio con obbligo di utilizzo per finalità socio assistenziali compatibili con lo scopo statutario della fondazione.

Articolo 12
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dall’atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

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